AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID ENTRO IL 30 NOVEMBRE

 

Dopo il provvedimento del 25 ottobre dell’Agenzia delle Entrate

 

Sono tenute a predisporre ed a trasmettere entro il 30 novembre 2022 l’autocertificazione prevista dall’art. 1 del D.L. 41/2021, le aziende che hanno fruito delle diverse misure agevolative durante l’emergenza Covid-19, per verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti di Stato straordinari riconducibili al temporary framework, in base alla decisione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C/2020 1863 final.

 

Con il provvedimento n. 398976 del 25/10/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello semplificato di autodichiarazione aiuti di Stato, sostituendo il modello originario (utilizzabile dal 27/10/2022), le relative istruzioni e specifiche tecniche, mantenendo ferma la scadenza del 30 novembre 2022.

 

Agevolazioni ottenute e da comunicare

Ai fini della dichiarazione degli aiuti di Stato rientranti nel temporary framework, deve tenersi conto delle agevolazioni di natura erariale, ma anche di quelle aventi natura diversa. In particolare si tratta delle misure riportate nel quadro A (sez. I) del modello:

- l’esonero dal versamento dell’Irap (articolo 24, Dl 34/20);

- i vari contributi a fondo perduto (articolo 25, Dl 34/20; articolo 1, 1-bis, 1-ter, Dl 137/20; articolo 2, Dl 172/20; articolo 1, commi 1–9, Dl 41/21; articolo 1, Dl 73/21);

- i vari tax credit affitti (articolo 28, Dl 34/20 e modificato dall’articolo 77 del Dl 104/20; articoli 8 e 8-bis, Dl 137/20; articolo 2-bis, Dl 172/2020, articolo 1, comma 602, legge 178/20 e articolo 4, Dl 73/21);

- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 34/20);

- l’erogazione di contributi regionali;

- la definizione agevolata degli avvisi bonari (articolo 5, Dl 41/2021);

- le altre misure sull’esenzione IMU, l’esonero del canone Rai e alcune disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia.

Non rientrano invece nel regime “ombrello” – seppur autorizzate dalla Commissione Ue in base alla sezione 3.1. del Temporary framework (Tf) – gli aiuti di natura contributiva e finanziaria generalmente usati dalle imprese nel periodo di emergenza. Tra le misure che non rientrano:

û rafforzamento patrimoniale delle medie imprese;

û rivalutazione dei beni delle cooperative agricole e credito d’imposta per tessile, moda e accessori;

û la decontribuzione Sud (articolo 27, Dl 104/20 e articolo 1, commi da 161 a 168, legge 178/20);

û la decontribuzione giovani (art. 1, commi 10-15, legge 178/20);

û la decontribuzione donne svantaggiate (articolo 1, commi 16-19, legge 178/20);

û la decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (articolo 3, Dl 104/20; articolo 12, commi 14-15, Dl 137/20; articolo 1, commi 306-308, legge 178/20);

û le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia (articolo 13, comma 1, lettere c) e m), Dl 23/2020).

 

Semplificazione nella comunicazione

Con la semplificazione contenuta nel provvedimento emanato il 25 ottobre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, pur ribadendo gli obblighi di compilazione per i soggetti che hanno fruito di aiuti nel c.d. “regime ombrello” (art. 1, co. 13, del D.L. 41/2021), nel rispetto degli obblighi assunti dall’Italia con la Commissione Europea, viene inserito nel modello della dichiarazione degli aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del temporary framework, la nuova casella «ES» che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Tale agevolazione però è soggetta a specifici limiti. Infatti la casella «ES» può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;

per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del temporary framework;

l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo (800.000 euro dal 01/03/2020 e fino al 27/12/2021; 1.800.000 euro dal 28/01/2021 e fino al 30/06/2022).

Bisogna prestare però attenzione perché alcuni aiuti Covid restano comunque esclusi da detta agevolazione anche in presenza di tutte le condizioni suddette. In particolare sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Dal quadro ricostruito abbiamo quindi tre situazioni differenti in cui si possono trovare gli operatori economici che hanno fruito di aiuti Covid:

a) coloro che hanno ricevuto aiuti Covid e che da soli o all’interno dell’impresa unica (ad esempio, gruppi d’impresa) hanno sforato i limiti stabiliti dal temporary framework ovvero vogliano utilizzare la possibilità di allocare parte delle misure ricevute nella Sezione 3.12. Questi soggetti non hanno nessuna semplificazione e dovranno compilare il quadro A nella sua interezza con tutti gli aiuti fruiti;

b) i soggetti che hanno fruito degli aiuti Covid ma non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 ovvero non vogliono sfruttare la Sezione 3.12. Tali soggetti potranno usufruire interamente della semplificazione, barrando la casella «ES»;

c) i soggetti che si trovano nelle stesse condizioni del punto b), ma che hanno fruito dell’esenzione IMU. In tal caso pur potendo utilizzare il modello in forma semplificata dovranno compilare in modo dettagliato il quadro A e C con riferimento ai predetti aiuti IMU.

La descritta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie, esponendo tutti gli aiuti nel quadro A.

L’Agenzia delle Entrate specifica che i soggetti che usufruiscono della specifica semplificazione e decidono di compilare la casella «ES» hanno l’obbligo di compilare integralmente il prospetto «Aiuti di Stato» presente nel quadro RS del modello Redditi 2022. Come si ricorda infatti chi riporta nell’autodichiarazione gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività», è esonerato dalla compilazione dell’apposito modello contenuto nella dichiarazione Redditi 2022.

Il modello aggiornato dell’autodichiarazione sostituisce il precedente a partire dal 27 ottobre 2022.

 

Modalità di presentazione dell’autocertificazione

L’autocertificazione va presentata entro il 30 novembre 2022 esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato dall’Agenzia delle Entrate, mediante i canali telematici (Entratel / Fisconline), direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’art. 5, co. da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021, devono presentare la dichiarazione entro il 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute / prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30.11.2022, il contribuente che ha beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A è tenuto a presentare una prima dichiarazione entro il 30.11.2022 e una seconda dichiarazione, oltre il 30.11 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

 

Adempimento per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dello Studio verrà verificata la necessità di presentare la comunicazione ed in presenza dei requisiti, provvederemo a redigere l’autodichiarazione per l’Agenzia delle Entrate.

 

 

02/11/2022

 

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